CLAUSOLA CHE IMPEDISCE DI SUBAPPALTARE INTEGRALMENTE UNA CATEGORIA DI LAVORI: VA IMPUGNATA IMMEDIATAMENTE (119)
L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, poiché: la clausola contenuta nel disciplinare di gara «che limita il subappalto al 30% dell’importo delle prestazioni oggetto dell’appalto, e che secondo il primo giudice impedirebbe il ricorso al subappalto qualificante, non si presenta in alcun modo come una clausola chiaramente ed inequivocabilmente escludente», potendosi prestare una «interpretazione ambigua e non univoca», in quanto «la disposizione non afferma è vietata l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di ogni singola categoria, ma si riferisce al plurale ed alle prestazioni di tutte le categorie» : di conseguenza, non avendo natura escludente, la predetta clausola non avrebbe dovuto essere oggetto di immediata impugnazione.
Il Giudice respinge l'appello in quanto, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante (non in possesso della qualificazione per la categoria di lavori OG10, oggetto quindi di integrale subappalto), osserva che l’articolo 7 del disciplinare di gara aveva chiaramente posto un doppio limite per l’ammissibilità del subappalto: i) un primo limite del 30%, da calcolare in relazione all’importo complessivo dei lavori, ii) un secondo limite che impediva comunque che si potesse affidare in subappalto “l’integrale esecuzione delle prestazioni” oggetto delle categorie di lavori.
Di conseguenza, se anche la categoria dei lavori OG10 rappresenta solo il 9,21% dell’importo totale dei lavori, ciononostante la predetta categoria non avrebbe potuto essere oggetto di integrale subappalto, stante il (secondo) limite sopra indicato (che impedisce appunto il subappalto integrale).
Il predetto secondo limite, di cui all’art. 7 del disciplinare di gara, era chiaro ed inequivoco e aveva l’effetto di escludere immediatamente dalla gara tutte le imprese che (come appunto l’odierna appellante) avevano intenzione di subappaltare integralmente una categoria di lavori, con conseguente onere di tempestiva impugnazione della clausola immediatamente escludente (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 5050 del 2024; C.g.a.r.s., sez. giur., n. 283 del 2024).
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