ILLEGITTIMO IL LIMITE MASSIMO AL RIBASSO CHE IMPEDISCE IL CONFRONTO COMPETITIVO SUL PREZZO
È illegittima la previsione del bando di gara che stabilisce una soglia minima di ribasso economico non superabile dai concorrenti (c.d. limite al ribasso), poiché tale clausola impedisce il pieno dispiegarsi del confronto competitivo e la valorizzazione delle capacità organizzative degli operatori economici. La finalità di assicurare la sostenibilità e la serietà delle offerte deve essere perseguita non tramite barriere fisse al ribasso, ma attraverso l'esperimento del subprocedimento di verifica dell'anomalia previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici.
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