LEX SPECIALIS - ATTO AMMINISTRATIVO - OBBLIGATORIETA' DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
Osserva sul punto il Collegio che:
- la lex specialis di gara è un atto amministrativo generale e, come tale, espressamente escluso dall’applicazione dell’obbligo di motivazione dall’art. 3, co. 2, della l. n. 241/1990, nonché nella Regione Siciliana dall’art. 3, co. 2, della l.r. n. 7/2019;
- la chiara individuazione di specifiche tecniche nella legge di gara costituisce espressione di una incomprimibile discrezionalità dell’amministrazione, necessaria per consentire, da un lato, alla stazione appaltante di ottenere la prestazione o il bene il più possibile aderente ai suoi bisogni; dall’altro, per permettere all’operatore economico di presentare l’offerta che consente di avere maggiori possibilità di aggiudicazione;
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