LEGITTIMAZIONE AL RICORSO RISERVATA AI SOLI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA
Nelle gare suddivise in lotti, l'operatore economico che non ha presentato offerta per uno specifico lotto è privo di legittimazione e di interesse a ricorrere avverso l'aggiudicazione dello stesso a terzi o avverso gli atti di autotutela che non incidano sulla sua sfera giuridica. La legittimazione al ricorso spetta unicamente ai partecipanti, restando l'operatore estraneo titolare di un mero interesse di fatto, insufficiente a fondare l'azione giudiziale fatte salve le ipotesi di contestazione dell'indizione stessa o di clausole del bando immediatamente escludenti impugnate nei termini decadenziali.
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