Giurisprudenza e Prassi

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'UFFICIO COMMITTENZA PER ATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici, sussiste il difetto di legittimazione passiva della Centrale Unica di Committenza regionale o dell'Ufficio Regionale di Committenza qualora agiscano come mere strutture serventi della stazione appaltante; l'imputabilità degli atti di gara e la relativa responsabilità processuale appartengono esclusivamente all'amministrazione appaltante, cui spetta l'adozione dei provvedimenti definitivi.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)