Giurisprudenza e Prassi

Mancata partecipazione formale e difetto di legittimazione attiva al ricorso

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

Nelle controversie aventi ad oggetto procedure selettive pubbliche, la legittimazione al ricorso spetta esclusivamente a colui che ha regolarmente partecipato alla gara; chi non ha sottoscritto la domanda di partecipazione, pur essendo menzionato nella proposta progettuale di un altro concorrente, non acquisisce una posizione differenziata e qualificata rispetto all'amministrazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione attiva.

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