Giurisprudenza e Prassi

ACCREDITAMENTO S.A. - LA NORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DEGLI APPALTI E' CONFORME ALLA COSTITUZIONE ED AL DIRITTO DELL'UE (63.10)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Il Collegio ritiene che della norma primaria in esame (ART. 63 DLGS. 36/2023) possa offrirsi un’interpretazione conforme a Costituzione ed al diritto europeo.

Segnatamente detta norma, con specifico riguardo all’attività formativa tesa alla formazione delle Pubbliche Amministrazioni finalizzata alla loro qualificazione come stazioni appaltanti, ha inteso prevedere a monte l’accreditamento, ad opera della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, secondo requisiti e principi individuati dalla stessa Scuola, unicamente in relazione ai soggetti riassumibili nelle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, come successivamente specificati nel dettaglio nel censurato decreto. Ciò presumibilmente e verosimilmente sull’assunto di una affidabilità di tali soggetti, in ogni caso da verificare mediante l’accertamento della sussistenza, in capo agli stessi, dei requisiti indicati nello stesso decreto SNA in questa sede gravato teso all’accreditamento.

Evidentemente tale accreditamento assicura poi le stazioni appaltanti, che dei suindicati soggetti vogliano avvalersi, della sussistenza dei requisiti e delle capacità per svolgere nei loro riguardi l’attività di che trattasi. Ciò, tuttavia, non preclude ai soggetti aventi scopo di lucro, come la Società ricorrente, di svolgere la medesima attività nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni: queste, facendo ricorso al libero mercato, nelle procedure tese all’individuazione dei soggetti da impiegarvi, di volta in volta potranno indicare e prescrivere i requisiti ritenuti idonei, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e di proporzionalità.

La stessa ricorrente, oltre a chiedere di sollevare le questioni di legittimità costituzionale e pregiudiziale dinanzi alla CGUE sulla base di una determinata interpretazione della disposizione de qua, correttamente, sub IV), suggerisce l’interpretazione, peraltro letterale, ritenuta preferibile dalla Sezione, in quanto conforme ai parametri costituzionali ed al diritto dell’Unione europea. Ne deriva che la predetta censura è fondata e va accolta.

Di conseguenza il decreto SNA, in quanto i requisiti e, in particolare, quelli soggettivi vanno riferiti all’accreditamento, e non più in generale alla possibilità di svolgere l’attività di che trattasi, è legittimo.


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