DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – REQUISITI -RICHIESTA LAUREA TRIENNALE – LEGITTIMO
Il requisito di idoneità della laurea specialistica (quinquennale) in architettura o ingegneria richiesto per l'affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione può essere considerato congruo e proporzionato in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento solo se esse siano riferibili ad opere complesse che prevedano l'uso di metodologie non standardizzate. Qualora, infatti, la Stazione appaltante, in considerazione di taluni fattori specifici dell'affidamento soggetti alla propria valutazione discrezionale, intendesse acquisire professionalità più specifiche e di elevata esperienza, potrebbe richiedere dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari più rigorosi e stringenti di quelli minimi previsti dalla legge o da norme di settore, purché ragionevoli, proporzionati e congrui rispetto all'oggetto dell'affidamento e alle concrete esigenze perseguite nell'interesse pubblico.
La Stazione appaltante, nell'esporre le ragioni della propria scelta di consentire la partecipazione alla gara per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai soli professionisti in possesso di laurea specialistica (pur ammettendo la collaborazione dei laureati triennali all'interno del medesimo studio di appartenenza, ma, occorre precisare, che la contraria previsione si sarebbe esposta ad una contestazione di illegittimità della clausola, stante le previsioni del d.P.R. n.
328/2001), opera, di fatto, una indebita equiparazione tra il concetto di "professionalità più specifiche e di elevata esperienza" con quello di attività "relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", che ai sensi del citato decreto costituisce l'unico discrimine di competenze tra le due categorie di professionisti, perché e di tutta evidenza che la legittima volontà dell'Amministrazione committente di non consentire la partecipazione alla gara a soggetti privi della dovuta competenza ed esperienza può essere legittimamente perseguita fissando dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari più rigorosi e stringenti di quelli minimi previsti dalla legge o da norme di settore, purché ragionevoli, proporzionati e congrui rispetto all'oggetto dell'affidamento e alle concrete esigenze perseguite nell'interesse pubblico;
il Consiglio ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante non sia conforme alle disposizioni normative in materia di criteri di selezione, in particolare laddove per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le attività manutentive relative all'Accordo Quadro di cui all'oggetto viene richiesto il possesso della laurea in Architettura o Ingegneria (Civile/Edile) quinquennale o specialistica escludendo, così, quella triennale o di primo livello.
Il Presidente
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