Giurisprudenza e Prassi
CONSEGUENZE DELL'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'OTTEMPERARE AGLI ORDINI ISTRUTTORI DEL GIUDICE (64.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
In sede di contenzioso amministrativo avverso provvedimenti sanzionatori o annotazioni nel Casellario informatico, l'Amministrazione è tenuta a collaborare attivamente al giudizio fornendo i chiarimenti documentali ordinati. La persistente mancata ottemperanza agli incombenti istruttori presidenziali o collegiali consente al giudice di trarre argomenti di prova dal comportamento dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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