Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE LA RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE RINUNCIATA SENZA NUOVE CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO Ordinanza
2024
È inammissibile la riproposizione della domanda di tutela cautelare alla quale la parte abbia precedentemente rinunciato, salvo che non siano intervenuti fatti nuovi o circostanze non prevedibili al momento della rinuncia che facciano emergere un rinnovato pregiudizio, non potendo la parte ritornare sui propri passi processuali in assenza di un mutamento del quadro fattuale.
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