Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA NUOVA ISTANZA CAUTELARE DOPO LA PRECEDENTE RINUNCIA ESPRESSA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Ordinanza 2024

È inammissibile l'istanza cautelare riproposta dalla parte ricorrente a seguito del deposito di motivi aggiunti qualora vi sia stata una precedente e formale rinuncia alla tutela interinale in sede di udienza camerale; le sopravvenienze relative al mantenimento dei requisiti di idoneità professionale della controinteressata non possono eludere la rinuncia già operata, restando tali profili riservati alle determinazioni della Stazione Appaltante esterne al perimetro cautelare già definito.

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DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)