Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST: PERDE EFFICACIA LA PRECEDENTE ISCRIZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE (94)

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2025

Dal combinato disposto delle norme di rango primario e secondario di riferimento si evince, dunque, come l'iscrizione nella White List conserva sì efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti.

Tali modifiche devono, infatti, essere tempestivamente comunicate dall’operatore economico, ex art. 1 comma 55 L. n. 190/2012, alla Prefettura competente ovvero alla Prefettura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa.

Ciò per la ragione sostanziale – e non certo formale – che è alla Prefettura “competente”, in ragione della sede dell’impresa, che il Legislatore ha demandato lo specifico compito di effettuare gli accertamenti antimafia previsti:

- dall’art. 3 D.P.C.M. 18.04.2013, in sede di prima iscrizione;

- dall’art. 4 citato D.P.C.M. (in applicazione delle prescrizioni di cui al comma 55 dell’art. 1 L. n. 190/2012) quale diretta ed immediata conseguenza della comunicazione di “qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali”, da effettuarsi, a cura dell’impresa, entro il termine di 30 giorni decorrenti “dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto” (e non anche dalla relativa annotazione presso il Registro delle Imprese, per come preteso dalla ricorrente);

- dall’art. 5 citato D.P.C.M. in sede di Aggiornamento periodico dell’elenco, conseguente alla dichiarazione di interesse a permanere nello stesso (da depositare, a cura dell’interessata, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione), ovvero “in qualsiasi momento, anche a campione”.

Quanto sopra all’evidente di fine di assicurare, anche a seguito di eventuali variazioni significative in tema di prevenzione antimafia, il costante monitoraggio in ordine alla persistente sussistenza delle condizioni che legittimano l’iscrizione nell’elenco, così da conservare integra l’efficacia dell’iscrizione per l’intera annualità.

Ne consegue che, ove nella pendenza del termine in parola la sede dell’impresa sia mutata, la validità dell’iscrizione, presso la Prefettura della “precedente” sede, non può più ritenersi persistente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)