Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE ALBO - IDONEITA' PROFESSIONALE - NON SOGGETTO A TASSATIVITA' CAUSE DI ESCLUSIONE - VINCOLATIVITA' CAUSA DI ESCLUSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 della lettera di invito alla procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 50 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n 36 del 2023), i partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che «dei requisiti di ordine generale previsti dagli art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023», anche del requisito della «Iscrizione nel Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Cooperative Sociali».

Secondo il primo giudice, il quale fa proprie le argomentazioni svolte nelle difese di Ti Service, la rilevanza della predetta iscrizione all’albo regionale quale causa di estromissione dalla procedura va esclusa sulla base di una interpretazione sistematica della lex specialis, valorizzando una serie di indicazioni testuali quali: la previsione del massimo ribasso quale metodo di scelta del contraente, da ritenere incompatibile con una procedura riservata alle cooperative sociali, in cui dovrebbero essere privilegiati criteri incentrati sull’«analisi degli aspetti sociali dell’offerta»; negli atti di gara mancherebbe l’espressa indicazione che si tratti di appalti riservati, come imposto dall’art. 61, terzo comma, del codice dei contratti; la scelta di riservare la partecipazione alle cooperative sociali, costituendo un’eccezione nel sistema degli appalti pubblici, va specificamente motivata dalla stazione appaltante negli atti di gara (assente nel caso di specie); la lettera di invito non prevede l’esclusione dalla procedura delle società di capitale (quale è la Ti Service); in ogni caso, in presenza di clausole sui requisiti di partecipazione non perfettamente coordinate, occorre privilegiare il criterio interpretativo del favor partecipationis.

Nessuno degli argomenti sopra riassunti è idoneo a superare il dato testuale costituito dalla prescrizione, imposta a pena di esclusione dalla procedura, della iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali.

Anzitutto, è errata la qualificazione del requisito in questione nei termini di un requisito di ordine generale (quali sono i requisiti disciplinati negli articoli da 94 a 98 del codice dei contratti pubblici), considerato che l’iscrizione in albi o registri professionali rientra nell’ambito dei requisiti di ordine speciale e in particolare tra i requisiti di idoneità professionale (art. 100, primo comma, lett. a), c.c.p.), che l’amministrazione appaltante può discrezionalmente modulare con decisione sindacabile se non proporzionata o non attinente alle prestazioni contrattuali (art. 100, secondo comma); e che non sono soggetti al principio di tassatività delle cause di esclusione, il cui ambito di applicazione è testualmente limitato ai requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del c.c.p. (art. 10, secondo comma, del medesimo codice).



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...