Giurisprudenza e Prassi
IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE CON L'APPALTO (100.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
L'iscrizione nel registro della camera di commercio per un'attività pertinente, sebbene non perfettamente coincidente con l'oggetto dell'appalto, soddisfa il requisito di idoneità professionale, in quanto il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso superare i rigidi criteri di coerenza previgenti per favorire la massima partecipazione alle procedure di gara.
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