Giurisprudenza e Prassi

IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto dall'iscrizione camerale per un'attività pertinente, anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, superando il più restrittivo criterio della coerenza previsto dalla previgente disciplina e dalla prassi amministrativa.

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