L'ISCRIZIONE CCIAA NON DEVE COINCIDERE CON L'OGGETTO DELL'APPALTO (100)
La corrispondenza tra oggetto dell'appalto e attività di iscrizione alla camera di commercio non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto (Cons. Stato, sez. V., n. 529 del 2023). Come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte precisato, non si persegue l’interesse pubblico rafforzando o creando riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma, al contrario, assicurando l’accesso al mercato, nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità, anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. III, n. 5170 del 2017 cit; id. n. 5102 del 2017; Cons. Stato, sez. V, n. 796 del 2018). Oltre all’argomento sistematico, all’interpretazione suggerita dal RTI appellante si oppone anche la irragionevolezza di una soluzione che, in sostanza, impone il possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane per una attività esattamente corrispondente a quella oggetto dell’appalto da affidare, escludendo dalla procedura di gara quegli operatori economici, come quello di specie, che operano nel settore economico nel quale rientra l’appalto e dimostrano il possesso degli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, pur non essendo iscritti al registro delle CCIA per una attività coincidente con l’oggetto del contratto” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2024 n. 8847).
In sintesi questa impostazione è del tutto coerente con la volontà del legislatore, evincibile dalla Relazione al Codice, di correlare il concetto di pertinenza (diverso dalla coincidenza) al principio di massima partecipazione, con la conseguenza che l’idoneità professionale deve semplicemente attestare, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto.
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