Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO - RILEVANTE SOLO L'ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA (83.3)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La legge di gara, imponendo ai partecipanti l’iscrizione alla CCIAA per attività “coerenti” con le prestazioni oggetto d’appalto, si riferiva espressamente all’attività “principale” o “prevalente” in concreto esercitata dal concorrente, così come documentata dall’iscrizione camerale.

È noto, infatti, che quest’ultima integra, nel quadro normativo del vigente Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 83, commi 1, lett. e) e 3, d.lgs. n. 50/2016), requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1: la sua utilità sostanziale è, infatti, quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico. Come statuito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l'individuazione ontologica della tipologia d'azienda può avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, avuto riguardo all’”oggetto sociale attivato” quale risulta dal certificato camerale prodotto, relativamente alle suddette attività (ovvero a quelle effettivamente e in concreto esercitate), senza che possano assumere rilievo a tal fine le attività esercitabili, soltanto in forza della generica ed onnicomprensiva descrizione dell’oggetto sociale (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; Id., sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)