INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA NELLE GARE CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (108.12)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal terzo classificato avverso l'aggiudicazione se non vengono formulate censure fondate anche contro la posizione del secondo graduato, poiché l'accoglimento determinerebbe lo scorrimento della graduatoria a favore di quest'ultimo. Tale carenza non può essere superata invocando il principio di invarianza, in quanto quest'ultimo non opera come principio generale nelle gare regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essendo finalizzato esclusivamente a garantire la stabilità delle medie e delle soglie di anomalia nelle gare al prezzo più basso.
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