PRINCIPIO DI INVARIANZA E CRISTALLIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DOPO L'AGGIUDICAZIONE (108.12)
Il principio di invarianza previsto dall'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, operando come corollario dei principi di fiducia e risultato, comporta la cristallizzazione delle offerte e l'immodificabilità della graduatoria successivamente al provvedimento di aggiudicazione. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure volte a contestare la mancata esclusione di un concorrente non aggiudicatario al solo fine di ottenere, attraverso l'espulsione di quest'ultimo, una rimodulazione dei punteggi economici degli altri partecipanti basata su formule di riproporzionamento, poiché tale effetto è normativamente sterilizzato per finalità di certezza e continuità dell'azione amministrativa.
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