Giurisprudenza e Prassi

INVARIANZA DELLA GRADUATORIA E CRISTALLIZZAZIONE DEI PUNTEGGI NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (108.12)

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO Sentenza 2024

Il principio di invarianza, oggi codificato nell'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, comporta la cristallizzazione delle offerte e l'immodificabilità della graduatoria a seguito di vicende soggettive intervenute dopo l'aggiudicazione. Tale regola opera anche in presenza di criteri di valutazione discrezionali basati sul metodo aggregativo-compensatore, impedendo la riattribuzione dei punteggi economici basata sulla modifica della platea dei concorrenti. Ne consegue che il concorrente collocato in posizione non utile, il quale impugni l'aggiudicazione senza contestare la posizione di tutti i soggetti che lo precedono, agisce in carenza di interesse poiché lo scorrimento 'bloccato' dei punteggi non gli consentirebbe di conseguire l'aggiudicazione.

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