IL PRINCIPIO DI INVARIANZA IMPEDISCE IL RICALCOLO DEI PUNTEGGI DOPO L'AGGIUDICAZIONE (108.12)
Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, il principio di invarianza comporta la cristallizzazione della graduatoria dopo la fase di ammissione delle offerte; ne consegue che l'eventuale esclusione di un concorrente disposta in sede giurisdizionale non consente la rideterminazione dei punteggi attribuiti agli altri operatori (c.d. riparametrazione), ma solo lo scorrimento della graduatoria originaria, rendendo inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da chi, pur a seguito dello scorrimento, non attingerebbe comunque alla posizione di aggiudicatario.
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