Giurisprudenza e Prassi
INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE
TAR CAMPANIA Ordinanza
2026
Il processo amministrativo deve essere interrotto in presenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, applicando il combinato disposto dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., al fine di consentire la corretta prosecuzione del giudizio da parte degli organi della procedura concorsuale.
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