Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE PROCESSUALE (80.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2025

Qualora il giudizio amministrativo venga interrotto a causa della liquidazione giudiziale del ricorrente, la prosecuzione del processo è subordinata alla tempestiva riassunzione o presentazione dell'istanza di fissazione udienza; l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 80 c.p.a. determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 35 e 85 del medesimo Codice.

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