Giurisprudenza e Prassi

INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza 2024

L'apertura del fallimento della società ricorrente determina l’interruzione automatica del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge fallimentare, norma speciale prevalente sul rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. all'art. 300 c.p.c. Tale interruzione opera ipso jure dal momento del deposito in giudizio della documentazione attestante l'evento interruttivo, facendo decorrere il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione ad opera del curatore fallimentare.

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