L'INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DELLA LEGGE DI GARA DEVE COMPIERSI SECONDO I CRITERI CIVILISTICI DI BUONA FEDE E RAGIONEVOLEZZA (70)
L'interpretazione delle clausole della lex specialis che impongono limiti operativi o spaziali deve rifuggire da formalismi eccessivi, dovendo conformarsi al principio di ragionevolezza e di conservazione per salvaguardare il favor partecipationis. Parallelamente, la capacità di una strumentazione di svolgere una specifica funzione non tipizzata espressamente come requisito minimo di ammissione attiene alla fase esecutiva dell'appalto.
"Occorre infatti considerare che: a) secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interpretazione della lex specialis delle gare pubbliche deve avvenire sulla base dei criteri previsti per l’interpretazione dei contratti negli artt. 1362 e seguenti del codice civile (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 febbraio 2026, n. 1286); b) l’art. 1362 c.c., che pone il criterio letterale ed è ritenuto assumere carattere preminente per l’interpretazione degli atti di gara, precisa che occorre “non limitarsi al senso letterale delle parole”; c) fra i criteri ermeneutici applicabili figurano anche quelli contemplati agli artt. 1366 c.c. (che pone il criterio dell’interpretazione di buona fede) e 1367 c.c. il quale, ponendo in funzione conservativa l’esigenza di interpretare il testo negoziale in modo tale che produca un qualche effetto, introduce all’evidenza nella materia dell’ermeneutica il principio di ragionevolezza.
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A conferma di quanto precede, giova poi rammentare che «l’interpretazione della lex specialis deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive o formalistiche che abbiamo un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale» (così Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6836). Tale orientamento è coerente con il principio del favor partecipationis, in base al quale «va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti» (così Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2026, n. 3730).
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In ogni caso, in difetto di ulteriori specificazioni nella lex specialis, occorre considerare che: a) nell’ipotesi di dubbi interpretativi della disciplina di gara, deve trovare applicazione il principio del favor partecipationis, che impone di privilegiare l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393); [...]"
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