DIRITTO ALL'INTERPELLO RISERVATO AI SOLI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA ORIGINARIA (124.1)
In tema di riappalto a seguito di risoluzione, l'interesse a contestare il mancato interpello dei concorrenti della precedente gara ex art. 124 del D.Lgs. 36/2023 spetta unicamente a chi, avendo partecipato a quella selezione, vanta un'aspettativa qualificata al subentro; tale censura è inammissibile se proposta da un operatore terzo. Inoltre, non è configurabile un'asimmetria informativa lesiva qualora i documenti di gara specifichino chiaramente che la nuova procedura riguarda l'integrale esecuzione delle opere previa rimozione delle lavorazioni parziali non accettate dalla stazione appaltante.
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