Giurisprudenza e Prassi

L'INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE PUÒ AFFIDARE IL TRASPORTO RIFIUTI SENZA SUBAPPALTO FORMALE (119.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2024

In tema di appalti per la gestione dei rifiuti, la natura di intermediario senza detenzione dell'operatore economico giustifica una deroga al rigore formale delle dichiarazioni sul subappalto necessario. Quando la lex specialis impone modalità specifiche di dimostrazione dei requisiti tramite soggetti terzi (quali le dichiarazioni di impegno dei trasportatori), il rispetto di tali prescrizioni è sufficiente a garantire la validità dell'offerta. In tal caso, l'erronea indicazione nel DGUE di non voler ricorrere al subappalto non determina l'esclusione, prevalendo la sostanza dell'assetto organizzativo palesato e il principio di massima partecipazione su formalismi interpretativi.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati