Giurisprudenza e Prassi

AMMISSIBILITÀ DELL'INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE NELLA GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE FANGHI (119.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2024

In tema di appalti per la gestione dei rifiuti, è legittima la partecipazione di un intermediario senza detenzione (iscritto alla categoria 8 ANGA) qualora la legge di gara preveda espressamente la possibilità di soddisfare i requisiti di trasporto e raccolta attraverso l'impegno formale di operatori terzi qualificati (iscritti alle categorie 4 o 5). In tale ipotesi, la peculiare natura professionale dell'intermediario, che presuppone l'esternalizzazione dell'attività esecutiva, rende superflua la specifica dichiarazione di subappalto necessario per la qualificazione, pur rimanendo il rapporto tra intermediario ed esecutore soggetto alla disciplina generale del subappalto per la fase di esecuzione.

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