Giurisprudenza e Prassi

AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERMEDIARI DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE TRAMITE IMPEGNI DI TRASPORTO (119.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2024

Nelle procedure per l'affidamento di servizi di gestione rifiuti, la partecipazione di un intermediario senza detenzione regolarmente iscritto all'ANGA categoria 8 non richiede la dichiarazione di subappalto necessario per i servizi di trasporto qualora il disciplinare preveda, come specifica modalità di partecipazione, l'obbligo di allegare dichiarazioni di impegno di operatori iscritti alle categorie 4 o 5; tale rapporto, pur riconducibile al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è validamente costituito attraverso il rispetto delle prescrizioni della lex specialis volte a garantire l'effettività della prestazione.

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