IL DISSESTO FINANZIARIO NON ESCLUDE L'OBBLIGO DI PAGARE GLI INTERESSI MORATORI
In tema di esecuzione del giudicato, l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori sulle obbligazioni pecuniarie non viene meno per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale. Il ritardo nel pagamento durante la procedura di liquidazione non può considerarsi incolpevole o derivante da causa non imputabile, poiché il debito è riferito alla persona giuridica dell'ente nel suo complesso e non ai singoli organi interni. Pertanto, l'eventuale inerzia o i tempi della gestione liquidatoria straordinaria non possono pregiudicare il diritto del creditore all'integrale soddisfazione del giudicato, comprensiva degli accessori.
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