Giurisprudenza e Prassi

LA QUALIFICAZIONE DELL'INTERESSE AL RICORSO E LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE SONO INSINDACABILI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (34.1)

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

La qualificazione dell’interesse ad agire e l’accertamento della legittimazione al ricorso dinanzi al giudice amministrativo costituiscono attività interpretative riservate alla giurisdizione del giudice adito, insindacabili dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale.

“La questione concernente la configurabilità o meno di un interesse (legittimo) suscettibile di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo si risolve nell’accertamento della sussistenza dell’interesse al ricorso, che è valutabile solo dal giudice avanti al quale l'azione sia proposta e rientra perciò nei limiti interni alla sua giurisdizione. E dunque, quand’anche nel procedere in questa direzione si potesse credere che la sentenza impugnata sia caduta in errore nel riconoscere l’interesse al ricorso [...] ci si troverebbe in ogni caso davanti ad una scelta interpretativa, del giudice adito nella qualificazione giuridica dell’interesse ovvero nell’attribuzione del nomen juris ad esso non sindacabile in questa sede come eccesso di giurisdizione.” (Cfr. richiami a Cass., Sez. U, n. 24090/2024 e n. 10955/2024).

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