INAMMISSIBILE IL RICORSO SENZA PARTECIPAZIONE SE LE CLAUSOLE NON SONO ESCLUDENTI
In materia di procedure selettive per l'assegnazione di beni o servizi pubblici, l'operatore economico che non ha presentato istanza di partecipazione è privo di legittimazione ad agire per l'annullamento degli atti di gara. Tale principio soccombe soltanto nell'ipotesi in cui vengano impugnate clausole del bando immediatamente escludenti, capaci di impedire con certezza l'ammissione alla procedura o di rendere la presentazione dell'offerta un adempimento inutile. In assenza di tali clausole, la lesività degli atti può essere fatta valere solo dal concorrente che abbia formalizzato la propria volontà di partecipare.
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