Giurisprudenza e Prassi

INTERDIZIONE ALLA CONTRATTAZIONE PRIVA DI ATTUALITÀ PER CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2024

Ai fini della concessione di misure cautelari monocratiche, non sussiste il requisito dell'estrema gravità e urgenza qualora il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni si fondi su una sospensione dei lavori già conclusa o revocata, in quanto, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, il divieto di contrarre è temporalmente limitato al solo periodo di effettiva sospensione.

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