CASELLARIO INFORMATICO - INFORMATIVA PREFETTIZIA A CARATTERE INTERDITTIVO - VA SEMPRE ANNOTATA (222.10)
Nella presente pronuncia i Giudici ribadiscono che il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oggi ai sensi dell’articolo 222, comma 10 del d.lgs. 36 del 2023, individua, tra i provvedimenti interdittivi oggetto di annotazione, quelli che comportano il divieto di contratte con la pubblica amministrazione. Il Tar, precisa, in merito, che “il casellario informatico rappresenta, dunque la fonte attraverso la quale acquisire gli elementi notiziali strumentali alla individuazione, in capo ad un operatore economico, della sussistenza ed immanenza dei requisiti per la partecipazione alle pubbliche gare; orbene, va escluso, ad avviso del Collegio, che la determinazione in materia rimessa ad ANAC rivesta, con riferimento alle informative a carattere interdittivo, carattere di discrezionalità avendo tale misura pleno jure connotazione interdittiva ( cfr T.a.r Brescia, Sez.I, n. 1062/18). “Escluso che sia compito dell’ANAC quello di poter sindacare nei suoi contenuti e nelle sue conclusioni l’informativa prefettizia pervenuta dall’Organo che è per legge competente a svolgere le necessarie indagini e verifiche “antimafia”, a tal punto che “riesce difficile anche ipotizzare situazioni nella quali possa essere assunta dall’Autorità una scelta diversa dall’annotazione, ritenendo non “utili” o non “rilevanti” notizie fortemente allarmanti circa la pericolosità del soggetto imprenditore ed al rischio che lo stesso possa introdursi o permanere nel mondo dei pubblici affidamenti, senza che le stazioni appaltanti siano messe in condizione di conoscere e ponderare il rischio in corso” ( cfr T.a.r. Lazio, sez. III, n. 4049/2015)”.
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