MOTIVAZIONE RAFFORZATA PER L'OMISSIONE DEL CONTRADDITTORIO NELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA
In tema di informative interdittive antimafia, l'onere motivazionale circa la non necessità del contraddittorio procedimentale ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 è assolto qualora l'Amministrazione espliciti le ragioni di celerità derivanti dalla gravità del quadro indiziario. La valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa segue una logica di probabilità induviva, dove la presenza nell'organico aziendale di soggetti legati da vincoli di parentela o affetto con esponenti di sodalizi criminali integra un indice di permeabilità criminale non superabile con l'assenza di condanne penali o la sola distanza temporale dei fatti contestati.
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