MOTIVAZIONE RAFFORZATA PER L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA DOPO IL RISANAMENTO AZIENDALE ACCERTATO IN SEDE GIUDIZIARIA (34-BIS.6)
Il provvedimento di rinnovo dell'interdittiva antimafia è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione qualora la Prefettura obliteri la funzione bonificante svolta dal controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 conclusosi favorevolmente. In tal caso, l'Amministrazione deve individuare concreti elementi di novità o evidenziare la permanenza del rischio infiltrativo tramite un confronto analitico con le risultanze dell'amministratore giudiziario, non essendo sufficiente il mero rinvio a giudizio per i fatti che avevano originato la prima misura.
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