Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMITÀ INTERDITTIVA PER RISCHIO INFILTRAZIONE BASATO SU VINCOLI PARENTALI E SOCIETARI
CONS. STATO Sentenza
2024
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia, i rapporti di parentela e affinità non assumono rilievo isolato ma vanno valutati nel più ampio intreccio di legami personali e societari. La sussistenza di cointeressenze economiche mai formalmente cessate tra il titolare dell'impresa e soggetti controindicati costituisce elemento sintomatico del pericolo di infiltrazione, legittimando la misura preventiva anche in assenza di condanne definitive, in forza del principio di massima anticipazione della soglia di prevenzione.
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