LEGITTIMITÀ DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA SENZA CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE ANTERIORE ALLA RIFORMA (93.7)
In materia di interdittive antimafia, per i provvedimenti antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2021, l'Amministrazione non è tenuta ad attivare il contraddittorio procedimentale, in quanto l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica e della libera concorrenza prevale sulla partecipazione dell'interessato. La prognosi di infiltrazione mafiosa deve fondarsi sulla regola del 'più probabile che non', valorizzando anche la figura dell'amministratore di fatto qualora emerga una gestione sostanziale dell'impresa da parte di soggetti contigui ad ambienti criminali.
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