LEGITTIMITÀ DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA IN PRESENZA DI MISURE DI SELF-CLEANING FITTIZIE (94-bis.1)
È legittima l'informativa antimafia interdittiva quando le misure di self-cleaning adottate dall'operatore economico risultino meramente elusive, non idonee a recidere i legami con la criminalità organizzata. La valutazione di non occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa può legittimamente fondarsi sulle modalità ambigue di valutazione delle quote sociali cedute, sul ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento e sulla permanenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti comuni, quali elementi sintomatici di una perdurante cointeressenza economica.
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