LEGITTIMITÀ DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA BASATA SULLA PROBABILITÀ DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE (91.5)
Il provvedimento di interdittiva antimafia risponde a una finalità di prevenzione anticipata e non richiede l'accertamento di responsabilità penali o la commissione di specifici reati-spia, essendo sufficiente un quadro indiziario che renda plausibile il pericolo di condizionamento. La valutazione prefettizia è sindacabile solo per manifesta illogicità, e il mero decorso del tempo o vicende penali favorevoli non elidono automaticamente il rischio infiltrativo in assenza di condotte aziendali di segno opposto che dimostrino l'effettivo abbandono delle logiche criminali.
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