LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA SENZA CONTRADDITTORIO PER ESIGENZE DI CELERITÀ (92.2)
Ai fini dell'adozione di un'informativa interdittiva antimafia, l'Amministrazione può legittimamente derogare al principio del contraddittorio preventivo ove sussistano esigenze di celerità correlate all'urgenza di prevenire infiltrazioni criminali nell'economia legale. Il giudizio di permeabilità mafiosa non richiede la prova dell'attuale condizionamento, ma si fonda su elementi sintomatici valutati complessivamente, tra cui assumono rilievo decisivo i legami familiari associati a cointeressenze societarie in imprese già colpite da interdittiva, restando irrilevanti ai fini del sindacato di legittimità le vicende estintive o riabilitative successive all'emanazione del provvedimento.
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