LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA BASATA SU RAPPORTI DI PARENTELA E COINTERESSENZE SOCIETARIE
Ai fini dell'adozione di un'informativa interdittiva antimafia, l'amministrazione non deve fornire la prova di un'effettiva infiltrazione, ma individuare elementi sintomatico-presuntivi che rendano probabile il pericolo di condizionamento, valutando in modo unitario rapporti parentali, convivenze e cointeressenze economiche, anche se riferite a società non più operative. La revoca dei contributi pubblici a seguito di interdittiva costituisce atto vincolato per il quale è irrilevante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990.
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