Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANCHE SENZA PREAVVISO IN PRESENZA DI PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

T.A.R. PUGLIA - BARI Sentenza 2026

L'interdittiva antimafia non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di indizi dai quali sia verosimile desumere il collegamento con organizzazioni mafiose o il condizionamento da parte di queste. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 93 comma 7 d.lgs. 159/2011 è rimessa alla discrezionalità del Prefetto e può essere legittimamente omessa qualora sussistano esigenze di celerità o necessità di non pregiudicare attività investigative in corso.

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