LA REVOCA DELL'INTERDITTIVA DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE
Il ricorso proposto avverso un'informazione interdittiva antimafia è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nel caso in cui l'Amministrazione, in pendenza di giudizio, revochi il provvedimento gravato e iscriva contestualmente l'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), qualora il ricorrente non abbia formulato istanza risarcitoria o dichiarato un persistente interesse all'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
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