IRRILEVANZA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE POSTUMA DELL'INTERDITTIVA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE GIÀ DISPOSTA (122.2)
In tema di appalti pubblici, la legittimità della risoluzione del contratto disposta dalla Stazione Appaltante a seguito di informativa antimafia non è intaccata dalla successiva sospensione cautelare del provvedimento prefettizio disposta dal giudice amministrativo. In virtù del principio 'tempus regit actum', l'atto di risoluzione deve considerarsi legittimo e vincolato se adottato quando l'interdittiva era ancora efficace, non potendo la tutela cautelare postuma minare a ritroso la validità di provvedimenti che costituivano atti dovuti al momento della loro emanazione.
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