Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA - SOSPENSIONE CONTRATTO APPALTO - VA ESAMINATA CON EFFICACIA AL MOMENTO DEL RILASCIO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Secondo l’indirizzo ermeneutico qui preferito – l’esito del giudizio avverso l’interdittiva non può rilevare ai fini della valutazione della legittimità dell’avversata sospensione dei lavori e del censurato rigetto della richiesta di accesso al Fondo di Garanzia, dovendo quest’ultima essere accertata sulla base della situazione esistente al momento dell’emanazione degli impugnati provvedimenti, in applicazione della regola del tempus regit actum (si v., di recente, Cons. Stato, Sez. V, 16.6.2023, n. 5968; C.G.A. n. 369/2023; T.A.R. Catania, sez. V, 4.2.2025, n. 478).

Sia la sospensione del contratto di appalto di lavori per la realizzazione della “Strada di penetrazione e di collegamento S. Giorgio la Molara – SS 90 bis” che il rigetto della richiesta di accesso al Fondo di Garanzia, adottati rispettivamente dalla Provincia di Benevento e da Mediocredito Centrale S.p.A., rivestono, infatti, natura di provvedimenti espressivi di un potere vincolato per la legittimità del quale rileva soltanto la situazione dell’impresa alla data della relativa adozione, risultando non rilevanti gli accadimenti successivi, compresi i contenziosi riguardanti lo stesso provvedimento prefettizio (salvo il caso – non ricorrente nella specie – che, alla data in cui l’Amministrazione si trovi a dover provvedere, l’interdittiva sia già stata sospesa con decreto o con ordinanza cautelare del giudice competente o annullata pur se con sentenza di primo grado non sospesa).

Parimenti irrilevanti sono gli strumenti amministrativi attivati dall’impresa per rimuovere l’accertamento della propria incapacità ad essere destinataria di un rapporto con la pubblica amministrazione, nel quale si sostanzia l’interdittiva antimafia, almeno fintantoché gli effetti di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 non vengano sospesi, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 7, dello stesso d.lgs., col provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 o il controllo giudiziario previsto dall’art. 34 bis, nella specie successivo ai cit. provvedimenti di sospensione e di diniego di accesso al Fondo Garanzia.

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DECRETO: il presente provvedimento;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;