Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA FONDATA SU UN SINGOLO EPISODIO DI CORRUZIONE PRIVO DI MATRICE MAFIOSA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza 2025

L'interdittiva antimafia non puo' basarsi su un'automatica sovrapposizione tra reati di corruzione ed infiltrazione mafiosa; occorre che il quadro indiziario complessivo, sebbene fondato sul criterio del 'più probabile che non', evidenzi una reale e stabile esposizione dell'operatore economico a condizionamenti criminali, non ravvisabili in condotte corruttive occasionali e circoscritte.

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CORRUZIONE: Delitti specifici (artt. 317, 318, 319 c.p., etc. la cui condanna definitiva costituisce causa di esclusione automatica dalle gare. (Riferimento: Art. 94, comma 1, lett. b)