Giurisprudenza e Prassi
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO IMPEDISCE L'ESCLUSIONE SOLO SE DISPOSTO ENTRO L'AGGIUDICAZIONE (94.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, LECCE Sentenza
2025
Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011 impedisce l'esclusione derivante da interdittiva antimafia solo se disposta entro la data dell'aggiudicazione. Le vicende successive relative alla riammissione al controllo giudiziario, ancorché disposte in sede di gravame dopo la revoca, non hanno efficacia retroattiva sulla legittimità dell'esclusione già disposta, restando irrilevante l'ammissione successiva per garantire la rapidità e l'efficienza della procedura.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

