AUTONOMIA DEL SINDACATO AMMINISTRATIVO RISPETTO ALL'AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO ANTIMAFIA
In sede di sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'informativa antimafia interdittiva, l'ammissione dell'operatore economico al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011 non costituisce una sopravvenienza idonea a inficiare retroattivamente il giudizio di pericolosità formulato dall'Autorità prefettizia. Tale misura penale, infatti, presuppone la persistenza del rischio di infiltrazione mafiosa e mira alla salvaguardia dell'impresa in una prospettiva di recupero della legalità che non vincola il giudice amministrativo nella valutazione della ragionevolezza della prognosi inferenziale effettuata al momento dell'adozione del provvedimento interdittivo.
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