IRRILEVANTE L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SE LA DECISIONE È AUTONOMA E RIFERIBILE ALL'AMMINISTRAZIONE
Non sussiste un vizio di difetto assoluto di motivazione per il solo ausilio di assistenti algoritmici nella stesura di un provvedimento, poiché lo strumento informatico riveste una mera funzione servente e l'Amministrazione fa integralmente proprio l'output assumendone la paternità logico-giuridica. Ai fini del potere di autotutela, l'accertamento di false rappresentazioni fattuali preclude l'operatività del termine ragionevole e l'obbligo di ponderazione degli interessi contrapposti.
"L'eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell'atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all'organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

